Art. 2.
(Definizione di film di cortometraggio
e mediometraggio).

      1. Per film di cortometraggio si intende il film di lunghezza non inferiore a 290 metri ovvero il film girato in pellicola di durata massima pari a 16 minuti.
      2. Per film di mediometraggio si intende il film girato in pellicola di durata massima pari a 40 minuti.